Art. 4.
(Princìpi generali).

      1. La produzione biologica si basa sui seguenti princìpi:

          a) fare uso di organismi viventi e di metodi di produzione meccanici evitando l'impiego di materiali sintetici;

          b) fare uso di sostanze naturali evitando l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, le quali possono essere impiegate solo se le sostanze naturali non sono disponibili in commercio;

          c) imporre il divieto dell'uso di OGM e di prodotti ottenuti o derivati da OGM, ad eccezione dei medicinali veterinari quando l'uso di tali OGM risulti inevitabile;

          d) favorire l'adeguamento delle norme che disciplinano la produzione biologica alle condizioni locali, ai vari stadi di sviluppo e alle particolari pratiche zootecniche, pur attenendosi ad un concetto univoco di produzione biologica.

 

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